La diffamazione sui social network: tra libertà di espressione e responsabilità penale

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Stuido Legale Ahmad

La diffamazione sui social network: tra libertà di espressione e responsabilità penale

1. Premessa

Nell’era contemporanea, nella quale i social network e gli strumenti di messaggistica istantanea (Facebook e WhatsApp in primis) costituiscono strumenti ordinari di interazione interpersonale, occorre rimarcare come essi possano concretamente esporre gli utilizzatori, spesso inconsapevolmente, a condotte rilevanti sia dal punto di vista penale che da quello civile.

Infatti, la pubblicazione di messaggi o contenuti lesivi della reputazione altrui potrebbe integrare il reato di diffamazione ed esporre, pertanto, l’autore a sanzioni penali, al contempo obbligandolo a risarcire i danni cagionati alla persona offesa.

 

2. L’art. 595 del Codice Penale

L’art. 595 del Codice Penale sanziona con le pene della reclusione o della multa “chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”, prevedendo, inoltre, che qualora l’offesa sia arrecata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” la pena sia maggiorata.

Ai fini della commissione del reato di diffamazione è necessario che siano divulgati messaggi o notizie lesivi della reputazione di una persona che non sia presente in quel momento (circostanza frequente nel caso di utilizzo di social network o di strumenti di messaggistica istantanea).

Ove la persona offesa sia, al contrario, “presente” al momento della divulgazione del messaggio o della notizia lesivi della sua reputazione si configurerebbe la diversa ipotesi dell’ingiuria (la quale non costituisce più un reato, essendo stata, da tempo, depenalizzata, sicchè l’autore potrà, eventualmente, essere chiamato a rispondere della sua condotta esclusivamente in sede civile, a fini risarcitori).

 

3. Facebook e responsabilità penale

La Suprema Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che Facebook sia un mezzo di pubblicità”, nell’accezione di cui al menzionato art. 595 c.p., consentendo esso un’ampia divulgazione di messaggi, post o commenti lesivi della reputazione di persone assenti: conseguentemente, l’autore risponderebbe del reato di diffamazione nella forma più severamente sanzionata.

Siffatta responsabilità penale sussisterebbe non solo qualora i messaggi, i post o i commenti offensivi siano diffusi tramite post “pubblici”, ma anche qualora essi siano pubblicati all’interno di un “gruppo” di “amici”, ove sussista l’elemento dell’ampia divulgazione.

 

4. WhatsApp e responsabilità penale

Con riferimento allo strumento di messaggistica istantanea WhatsApp, la Suprema Corte di Cassazione ritiene -egualmente- integrato il reato di diffamazione nei casi nei quali un messaggio offensivo dell’altrui reputazione sia inviato in una chat o in un “gruppo” e, quindi, a più persone, in assenza della persona offesa.

In tali ipotesi, ai fini della sussistenza dell’aggravante, occorrerà, tuttavia, valutare diversi profili, tra i quali il numero dei destinatari, l’effettiva diffusione del messaggio, etc.

 

5. Responsabilità civile e risarcimento del danno

In ogni caso, ferma la rilevanza penale della condotta diffamatoria, l’azione illecita potrà sempre essere posta a fondamento di una domanda risarcitoria, in ragione della lesione della reputazione, dell’onore e della dignità personale di chi sia stato destinatario delle parole diffamatorie.

 

6. Libertà di espressione e limiti legali

In definitiva, la libertà di manifestazione del proprio pensiero (riconosciuta e tutelata dall’art. 21 della Costituzione Italiana) rinviene un rigoroso limite nella tutela dell’altrui reputazione, oltrepassato il quale si “aprono le porte” per la configurabilità della fattispecie di reato in esame: nella valutazione che il Giudice Penale dovrà effettuare, assumerà un rilievo decisivo, in particolare, il profilo della “continenza” (o meno) delle espressioni utilizzate, vale a dire della loro idoneità (o meno) a integrare una vera e propria “aggressione” dell’altrui reputazione.

 

7. Conclusioni

L’utilizzo dei social network e degli strumenti di messaggistica istantanea (Facebook e WhatsApp in primis) richiede una profonda consapevolezza -da parte degli utilizzatori- delle conseguenze giuridiche delle proprie condotte, potendo la diffusione di contenuti online integrare illeciti penali e dare, al contempo, luogo a responsabilità di tipo risarcitorio (anche considerevoli).

In tale contesto, può risultare quantomai opportuno consultare il proprio Avvocato di fiducia, affinchè esprima un prezioso parere (ancor) prima che l’intento di pubblicare un contenuto online sia portato a compimento, potendo, come detto, la successiva divulgazione integrare una fattispecie di reato.

Egualmente opportuna potrà risultare la consultazione del proprio Avvocato di fiducia da parte di chi ritenga di essere stato vittima di una diffamazione, poichè il professionista potrà offrire il proprio contributo al fine di indirizzare la raccolta di ogni opportuno elemento di prova, entro, peraltro, lo stringente intervallo temporale -di soli tre mesi- imposto dalla legge per la perseguibilità, in sede penale, dell’autore (in effetti, a norma dell’art. 124 del Codice Penale, “il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato“).

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