L’intelligenza artificiale “al servizio” del crimine. La (provvidenziale) introduzione del reato di “Deepfake”.

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Stuido Legale Ahmad

L’intelligenza artificiale “al servizio” del crimine. La (provvidenziale) introduzione del reato di “Deepfake”.

 

I. Premessa

È stato recentemente introdotto nel nostro Codice Penale il reato di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (art. 612 quater). Nonostante non ne sia stata data particolare divulgazione, tale introduzione è da reputarsi provvidenziale, considerato il dilagante ricorso a strumenti tecnologici per diffondere illecitamente immagini, video o voci alterati, riconducibili a terze persone, vittime -loro malgrado- di tali condotte.

 

II. La fattispecie di reato e la finalità perseguita

La norma, di nuovo conio, sanziona, nello specifico, con la reclusione da uno a cinque anni, chi causa ad altri un danno ingiusto, ovviamente senza il consenso della vittima, tramite la cessione, pubblicazione o diffusione, di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’intelligenza artificiale, che siano idonei a indurre in inganno il pubblico circa la loro genuinità.

La previsione normativa tende a rinsaldare la tutela delle vittime da indebite “aggressioni” della propria sfera personale, affiancandosi tale fattispecie di reato ad altre ipotesi delittuose già esistenti nel nostro ordinamento (si pensi ai reati di sostituzione di persona, truffa, diffamazione, ecc.), al fine di assicurare una “protezione” giuridica più ampia.

 

III. Il regime di procedibilità

Il Legislatore ha previsto che il reato in commento sia ordinariamente perseguibile (solo) qualora la vittima si determini a sporgere una propria querela (ciò che, a norma dell’art. 124 del Codice Penale, dovrà avvenire, come per tutti i reati procedibili a querela, entro il termine perentorio di “tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato”). La procedibilità d’ufficio (vale a dire a prescindere da un’iniziativa appositamente intrapresa dal singolo danneggiato) è stata normativamente limitata a due sole ipotesi, ritenute particolarmente gravi: allorchè il reato sia connesso con un altro delitto per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio e allorchè esso sia commesso nei confronti di una persona incapace (per età o per infermità), o di una pubblica autorità, a causa delle funzioni esercitate. Solo in tali casi, in definitiva, si è ritenuto che la valutazione della singola vittima circa la sanzionabilità o meno del reato debba “cedere” dinanzi all’interesse pubblico (ritenuto -in tali ipotesi- sempre sussistente) alla punibilità dell’autore.

 

IV. Considerazioni conclusive

In ragione della dilagante diffusione, nella quotidianità, come da ciascuno constatabile, del reato in discorso e dello stringente termine di tre mesi entro cui dovrà essere sporta l’eventuale querela (eccettuate le residuali ipotesi di procedibilità d’ufficio), risulta indubbiamente opportuno, ove si appuri che l’illecito in commento sia stato commesso in proprio danno, consultare il proprio Avvocato Penalista di fiducia, al fine di esaminare compiutamente il caso ed adottare le più tempestive scelte, che consentano di conseguire la miglior tutela (anche a fini risarcitori, mediante la costituzione di parte civile nel processo penale) avverso tale indebita interferenza nella propria sfera personale.

 

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