Cosa è la sospensione del procedimento penale con messa alla prova? Quando è opportuno ricorrervi?
Ordinariamente, un procedimento penale origina da una notizia di reato e si dipana attraverso le indagini preliminari (tramite le quali gli inquirenti -protagonisti principali in questa fase- ricercano riscontri circa la fondatezza o meno di tale notizia, Per approfondimenti sulle Indagini Preliminari CLICCA QUI), per, poi, approdare al dibattimento (fase nella quale accusa e difesa si confrontano in posizione di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale).
La fase dibattimentale è -per legge- prevista al fine di garantire la massima attuazione del diritto di difesa in favore di colui che, fino alla sentenza definitiva, è da ritenersi innocente, considerata la nota presunzione di innocenza: egli potrà, pertanto, difendersi, presentando propri testimoni e propri documenti e, in generale, compiendo ogni attività difensiva idonea a contrastare la tesi d’accusa (anche contro-esaminando, con proprie domande, i testimoni avversari).
In determinate ipotesi, tuttavia, la scelta di approdare alla fase dibattimentale può risultare inopportuna, in ottica difensiva.
Si pensi ai casi di indagini preliminari effettuate in maniera talmente certosina da parte degli inquirenti da avere condotto alla raccolta di solidissimi -e quasi inconfutabili- riscontri circa la commissione del reato (esemplificando, si ponga mente all’ipotesi nella quale oltre a numerosissime e convergenti dichiarazioni testimoniali accusatorie, esistano plurimi file video, registrati da telecamere di videosorveglianza e da testimoni oculari, che riprendono integralmente l’episodio criminoso ed il relativo autore).
In simili casi potrebbe risultare estremamente complesso “offrire” una ricostruzione alternativa degli accadimenti: il dibattimento rischierebbe persino di fare emergere con ulteriore grado di dettaglio la gravità degli eventi, essendo esso la “sede” deputata a far luce sui singoli particolari di ogni vicenda giuridica.
Inoltre, potrebbe risultare inopportuno “accedere” al dibattimento nei casi in cui, pur essendo l’imputato innocente, gli accadimenti si siano verificati in maniera talmente singolare da rendere estremamente difficile fornire una diversa ricostruzione che dimostri l’estraneità al reato del presunto autore (si pensi alla mancanza di testi “a difesa”, anche per cause accidentali, come per sopravvenuta loro morte, o alla distruzione di documenti essenziali, come l’incendio dei file video comprovanti l’innocenza dell’accusato e la responsabilità di altre persone, ecc.).
In tali (e simili ipotesi), potrebbe risultare opportuno, in chiave difensiva, formulare una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: si tratta di una modalità (alternativa al dibattimento) di definizione del procedimento penale, attivabile su richiesta dell’imputato, che, ove accolta, consente di bypassare del tutto la fase dibattimentale e di giungere celermente ad una sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato, a condizione -ovviamente- che la “prova” si sia conclusa positivamente.
Nello specifico, optando per questo rito alternativo, l’imputato propone di svolgere lavoro di pubblica utilità (con modalità, anche temporali, che non siano in contrasto con i suoi impegni lavorativi e familiari), attivandosi anche per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, per risarcire i danni (ove possibile) ed impegnandosi, altresì, a rispettare specifiche prescrizioni comportamentali, il tutto sotto il “controllo” dell’Autorità Giudiziaria.
Ove la “prova” si concluda con esito positivo, il giudice emetterà immediatamente una sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato.
Pur essendo questo, come quello abbreviato (Per approfondimenti sul Giudizio Abbreviato CLICCA QUI) un rito alternativo al dibattimento, si differenzia da esso per la sua applicabilità ad un numero decisamente inferiore di reati (essendo ammesso solo per reati non particolarmente gravi): occorre, quindi, rivolgersi prontamente al proprio difensore di fiducia, al fine di esaminare gli atti del processo e ponderare adeguatamente la possibilità di accedere a questa modalità alternativa di definizione del procedimento penale.
Avvocato Fondatore
Jacopo Antonio Ahmad
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