Truffa contrattuale: inquadramento giuridico e tutela del contraente leso

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Stuido Legale Ahmad

Truffa contrattuale: inquadramento giuridico e tutela del contraente leso

1. Introduzione

La truffa contrattuale rappresenta una delle più insidiose violazioni della buona fede nelle relazioni negoziali.

Essa si configura quando un soggetto, mediante artifici o raggiri, induce un altro soggetto a concludere un contratto che quest’ultimo non avrebbe altrimenti concluso, o lo induce a concluderlo a condizioni diverse da quelle realmente volute, arrecando a chi la subisce un danno patrimoniale.

Trattasi di un’insidia oramai frequente nel contesto degli scambi commerciali e delle trattative tra privati, sicchè risulta opportuno conoscere gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento, sia in sede penale che in sede civile.

 

2. L’art. 640 del Codice Penale

L’art. 640 del Codice Penale punisce “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Dal punto di vista contrattuale, la condotta di reato consiste nel ricorso a mezzi fraudolenti per convincere la controparte a concludere  un accordo che, in assenza dell’inganno, quest’ultima non avrebbe concluso, o che avrebbe concluso, ma a condizioni contrattuali diverse.

Per la configurabilità del reato è necessario che sussistano congiuntamente tutti gli elementi contemplati dalla norma:

  • gli artifizi o raggiri, vale a dire comportamenti idonei a trarre in inganno la controparte;
  • l’effettiva induzione in errore della vittima su elementi determinanti del contratto;
  • il profitto ingiusto per l’autore del reato;
  • il danno patrimoniale sofferto dalla vittima.

 

3. Gli articoli 1439 e 1440 del Codice Civile

Dal punto di vista del diritto civile, la truffa contrattuale può condurre all’annullabilità del contratto.

Stabilisce, infatti, l’art. 1439 c.c. che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato”.

Il successivo art. 1440 c.c. precisa, poi, che “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benchè senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il contraente in malafede risponde dei danni”.

Le due norme offrono una tutela distinta, a seconda che si sia trattato di:

  • “dolo determinante” ai fini della conclusione del contratto. Esso sussiste allorchè, se fosse mancato l’inganno, la controparte non avrebbe assolutamente concluso il contratto. In tale ipotesi il contratto sarà annullabile e l’ingannato avrà diritto, altresì, a conseguire il risarcimento dei danni;
  • “dolo “incidente” (cioè non determinante ai fini della conclusione del contratto). Esso sussiste allorchè, se fosse mancato l’inganno,  la controparte avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni contrattuali diverse. In tale ipotesi, il contratto resterà valido, ma l’ingannato avrà diritto a conseguire il risarcimento dei danni.

 

4. Conclusioni

In definitiva, la vittima di una truffa contrattuale potrà agire su un duplice fronte:

  • in sede civile, chiedendo all’Autorità Giudiziaria (entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla scoperta del dolo) di annullare il contratto e di condannare l’autore dell’inganno a risarcire i danni ad essa cagionati (nel caso di dolo determinante), o chiedendo a tale Autorità la sola condanna al risarcimento dei danni (nel caso di dolo incidente);
  • in sede penale, tramite la presentazione di una denuncia/querela e la successiva costituzione di parte civile nel processo penale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni.

 

Considerate le insidie insite in ogni contrattazione -tanto nel contesto degli scambi commerciali quanto in quello dei rapporti tra privati- appare certamente opportuno affidarsi sin dall’inizio delle trattative tese alla conclusione di un contratto (soprattutto allorchè esso contempli obbligazioni di notevole valore economico) ad un avvocato che conosca i possibili riflessi civili e penali di una condotta ingannevole e che possa, pertanto, prevenire l’insorgenza stessa di una controversia, o assicurare, ove sorta, la migliore tutela al proprio assistito.

 

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