Personale sanitario (medici e psicologi) e acquisizione della notizia di un reato. Obbligo di denuncia o di referto? Normativa penale.
Un tema giuridico estremamente rilevante in materia penale riguarda l’esistenza o meno (e in quali casi) di un obbligo di denuncia/referto in capo al personale sanitario e, in particolare, al personale medico ed allo psicologo, che apprendano dell’avvenuta commissione di un fatto di reato.
Sul punto, la disciplina normativa distingue concettualmente due istituti affini (accumunati dal medesimo scopo di informare l’Autorità Giudiziaria dell’avvenuta acquisizione della notizia di un reato): la denuncia ed il referto.
Per comprendere la tematica, occorre preliminarmente accennare alla ripartizione legislativa, all’interno della categoria dei reati, tra delitti (reati più gravi) e contravvenzioni (reati meno gravi, con la precisazione che il riferimento a queste ultime, nel presente elaborato, dovrà intendersi effettuato alle sole contravvenzioni contemplate dalla normativa penale e non anche alle -diverse- sanzioni amministrative, pur comunemente denominate “contravvenzioni”).
Ciò premesso, alla denuncia saranno giuridicamente tenuti (articoli 361 e 362 del Codice Penale) il medico e lo psicologo che operino in veste di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, esercitando -in definitiva- la propria attività in un contesto pubblico (ad es. il medico di Pronto Soccorso e/o il medico o lo psicologo che prestano la propria attività in un contesto ospedaliero, o, comunque, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale) e che abbiano appreso della commissione di un qualsiasi fatto di reato (si tratti di un delitto o di una contravvenzione, vale a dire di un reato grave o meno grave), purché si tratti di un reato procedibile d’ufficio (per la cui punibilità non sia, cioè, richiesta dalla legge la querela di una specifica persona interessata).
Al referto, invece, sarà giuridicamente tenuto (articolo 365 del Codice Penale) il personale sanitario che, esercitando privatamente la propria attività (ad esempio il medico e lo psicologo che operino nel proprio Studio professionale o intra moenia, cioè privatamente, seppure fruendo di una struttura pubblica), venga ad apprendere della commissione di un delitto (vale a dire dei soli reati più gravi e non anche di una contravvenzione, reato meno grave), purché, anche in questo caso, si tratti di un delitto procedibile d’ufficio, per il quale, cioè, ripetesi, non sia richiesta dalla legge la querela di una specifica persona interessata.
L’obbligo del referto non sussisterà, tuttavia, allorché possa conseguire, a carico del proprio assistito, l’avvio di un procedimento penale (qualora, cioè, il proprio paziente sia il presunto autore e non la vittima del reato, laddove la ratio di tale indubbiamente singolare scelta normativa è da rinvenirsi nell’esigenza di favorire il ricorso del paziente all’assistenza sanitaria, senza il timore che da essa possa originare un procedimento penale a proprio carico; ratio, questa, che non si rinviene, invece, nel contesto pubblico, ove è, appunto, reputata prevalente la tutela della collettività, assicurata proprio dall’imposizione di un generalizzato obbligo di denuncia in capo all’operatore sanitario).
In definitiva, il personale sanitario che operi in veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, esercitando -cioè- la propria attività in un contesto pubblico, sarà tendenzialmente sempre tenuto (a tutela della collettività) ad informare l’Autorità Giudiziaria (tramite la denuncia) della commissione di un fatto di reato di cui abbia appresa notizia, mentre quello operante in un contesto privato, sarà tenuto ad informarla (tramite il referto) solo con riferimento ai reati più gravi e allorchè il proprio assistito non sia, di essi, l’autore.
Si badi che, nei casi nei quali risultino obbligatori la denuncia o il referto, l’eventuale omissione esporrà il personale sanitario a responsabilità penale, salvo che in un caso specifico: allorché, cioè, il sanitario sia stato costretto a tale omissione per via della “necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore” (articolo 384 del Codice Penale).



