È possibile essere sottoposti a indagine a propria insaputa?

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Stuido Legale Ahmad

È possibile essere sottoposti a indagine a propria insaputa?

Il nostro sistema processuale penale è strutturato in maniera tale che, una volta acquisita notizia di un reato, si avviino le indagini preliminari, tese a ricercare le fonti di prova circa la fondatezza (o meno) della notitia criminis.

Risultano connotate da assoluta segretezza, intendendosi evitare che l’autore del reato, informato della loro esistenza, possa ostacolarle.

Pertanto, è ben possibile (ed anzi, è la regola) che si sia sottoposti a indagine per mesi (anche tramite intercettazioni telefoniche o ambientali, pedinamenti, controlli sui conti correnti, etc.) a propria totale insaputa.

Ordinariamente, si apprenderà di essere stati “osservati” dall’autorità inquirente solo a investigazioni concluse (al momento del ricevimento dell’“Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”, Clicca QUI per leggere l’articolo “Mi è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Cosa è opportuno fare?”).

In isolati casi, tuttavia, è possibile apprendere di essere sottoposti a indagini durante il loro svolgimento: si pensi, esemplificativamente, all’ipotesi in cui la gravità del reato e il pericolo di reiterazione giustifichino l’immediata conduzione in carcere del presunto responsabile (egli, così, apprenderà immediatamente dell’esistenza di indagini sul suo conto).

Ciò premesso, pur non prevedendosi un obbligo di comunicare all’interessato l’inizio di investigazioni sul suo conto (per garantire la “genuinità” della raccolta delle fonti di prova), la legge attribuisce ad ogni cittadino il diritto di chiedere all’Autorità Giudiziaria, in qualsiasi momento, informazioni circa l’esistenza o meno di indagini a proprio carico (si badi, circa la loro mera esistenza e non anche circa le fonti di prova raccolte, che saranno conoscibili solo al termine dell’attività investigativa).

È, però, importante precisare che anche in tali casi potrà riemergere il “favore” dello Stato per le finalità investigative rispetto alla “curiosità” del singolo, poichè, quanto meno qualora i reati contestati siano particolarmente gravi,  l’Autorità Giudiziaria potrà esercitare un temporaneo potere di “oscuramento” della notizia, restituendo al richiedente una risposta apparentemente negativa (“Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”), pur essendo egli in realtà, a sua insaputa, sottoposto ad indagini.

Avvocato Fondatore

Jacopo Antonio Ahmad

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